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Trasporti funebri

L'autorizzazione al trasporto

Per eseguire un trasporto di un cadavere fuori del comune, oppure entro il comune, ma in un luogo diverso dal cimitero occorre l'autorizzazione del Sindaco.

Per procedere a tale trasporto servono:

  • un carro funebre (art. 19 comma 1 d.P.R. 285/90) con le caratteristiche di cui all’Art. dello stesso decreto;
  • un feretro (Se il trasferimento avviene prima del completo decorso del periodo d’osservazione ex Art. 17 d.P.R.285/90 la salma sarà movimentata a cassa aperta per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita) confezionato secondo la destinazione ultima del del cadavere (inumazione, tumulazione o cremazione. Il feretro sarà confezionata anche in base alla lunghezza del tragitto: oltre i 100 km., a prescindere dalla sepoltura prescelta è d’obbligo la doppia cassa lignea e metallica o solo lignea, ma abbinata ad un dispositivo interno con funzione impermeabilizzante);
  • un incaricato del trasporto (ex Art. 23 d.P.R.285/90) cui sarà consegnato il decreto d’autorizzazione del sindaco. Tale compito deve essere svolto da un'agenzia di onoranze funebri autorizzata

Il Comune può effettuare servizi funebri istituzionali, ai sensi dell’art. 16, lett.b), del d.P.R. n. 285/1990, che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate.

Tali servizi riguardano:

  1. indigenti: lo stato di indigenza deve essere dichiarato e comunicato dai Servizi sociali del Comune, in applicazione di quanto previsto dal d.L. n.201/2011;
  2. casi di disinteresse da parte dei familiari: perché sia dichiarato il disinteresse dei familiari occorre che nessuno dei famigliari viventi partecipi alle pratiche funerarie, si occupi anche in parte delle onoranze funebri, non richieda di assistere alla cerimonia funebre e non partecipi alle procedure testamentarie, nel qual caso il Comune può attivare le procedure per la riscossione coatta dei corrispettivi;
  3. salme o cadaveri provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osserva­zione; l’inadeguatezza dell’abitazione deve essere attestata dall’AUSL;
  4. salme o cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità;
  5. cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
  6. parti anatomiche riconoscibili;
  7. cadaveri di persone decedute sul territorio comunale quando, trascorsi 20 giorni dal decesso, nessun famigliare abbia presentato domanda di diversa destinazione

Devono essere autorizzati anche i trasporti di ceneri e resti mortali

Per il trasporto delle urne cinerarie e di ossa umane all'interno di specifici contenitori, di feti e prodotti della gestazione, di prodotti del concepimento, nati morti, resti anatomici riconoscibili, non è obbligatorio utilizzare carro funebre in possesso delle caratteristi­che previste dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, e il trasporto può essere effettuato da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione amministrativa, che dovrà comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:

  1. utilizzo per il trasporto di un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo ed in condizione di sicurezza per i conte­nitori;
  2. il percorso e le modalità del trasporto dovranno garantire la massima celerità e soste limitate a funzioni religiose o civili.

A chi si rivolge

A tutti coloro che devono organizzare un trasporto di cadavere (funerali), resti mortali e ceneri da cremazione

Chi può presentare

I famigliari dei defunti e le ditte di onoranze funebri appositamente delegate dai famigliari

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di polizia mortuaria del Comune dove è avvenuto il decesso per le autorizzazioni, e all'ufficio cimiteriale per l'organizzazione degli arrivi nei cimiteri.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione al trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri

Costi e vincoli

Costi

I costi sono quelli relativi all'applicazione dell'imposta di bollo.

Tempi e scadenze

Giorni ed orari dei trasporti funebri

L'autorizzaizone al trasporto di cadavere non può essere rilascita prima che siano trascorsi 24 ore dal decesso.

Nel Comune di Mirandola i trasporti di cadavere per i funerali hanno luogo secondo i se­guenti orari:

  • dalle ore 8.30 alle ore 11, con arrivo alla sepoltura nei cimiteri di Mi­randola  entro le ore 11,30 per tutti i giorni feriali.
  • dalle ore 14 alle ore 16, con arrivo alla sepoltura nei cimiteri di Miran­dola entro le ore 16.30 per tutti i giorni feriali nel periodo dell’ora solare.
  • dalle ore 15 alle ore 17, con arrivo alla sepoltura nei cimiteri di Miran­dola entro le ore 17.30 per tutti i giorni feriali nel periodo dell’ora legale.
  • dalle ore 9.30 alle ore 11, con arrivo alla sepoltura nei cimiteri di Mi­randola entro le ore 11.30 per i giorni festivi di cui al seguente punto.
  • Nei giorni festivi sono esclusi trasporti funebri; nel caso di due o più festivi­tà consecutive, i trasporti avverranno di norma  nelle ore antimeridiane della seconda giornata; in altro giorno se la seconda coincide con le festi­vità del 25 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 15 Agosto, 16 maggio fe­sta del Patrono. 

Per i cadaveri in transito nel territorio comunale, ovunque siano partite, le soste autorizzate sono:

  • presso l'abitazione di residenza o domicilio del defunto (ad eccezione del caso in cui il decesso sia avvenuto per malattie infettive-diffusive e Covid-19);
  • presso tutte le Chiese e luoghi di culto;
  • presso le Camere Ardenti ospedaliere e del CISA;
  • presso le case del commiato.

Durante lo svolgimento dei trasporti il carro funebre ha facoltà di sosta­re, anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali e divieti, dinnanzi a luoghi di culto o di commemorazione, purché da ciò non derivi intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale.

L'incaricato del servizio di trasporto funebre deve trovarsi sul luogo di prelievo della salma o del cadavere almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per la partenza, che dovrà essere tassativamente rispettato.

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda degli interessati o di agenzie di onoranze funebri opportunamente incaricate
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine
Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni. L'autorizzazione al trasporto di cadavere non potrà essere rilasciata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Rilascio dell'autorizzaizone al trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
D.P.R. 30 settembre 1990, n. 285

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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