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Le disposizioni della Regione Emilia-Romagna prevedono che possa essere effettuato il trasporto di cadaveri in feretri non sigillati, al fine di consentire l'esposizione del defunto prima delle esequie in luoghi diversi dalle camere mortuarie, quali sale del commiato o presso abitazioni private.

A chi si rivolge

Ai famigliari e alle ditte di onoranze funebri che desiderano trasferire un cadavere dal luogo del decesso ad altro luogo di osservazione

Chi può presentare

Le ditte di onoranze funebri incaricate del trasporto

Accedere al servizio

Come si fa

Deve essere inviato all'ufficio di polizia mortuaria da parte dell'impresa funebre, l'autodichiarazione relativa al trasporto di cadavere in feretro non sigillato, mediante apposito modulo in cui l'impresa attesta la confromità del trasporto alle regole, alle garanzie ed alle modalità indicate dalla normativa regionale.

Cosa si ottiene

L'autorizzaizone al trasporto di cadavere in feretro non sigillato

Cosa serve

In considerazione che tali trasporti, come tutti i trasporti funebri, sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, per consentire che possano essere effettuati anche quando l'ufficio adibito al rilascio delle autorizzazioni è chiuso, la Giunta comunale, con delibera n.99/2014, ha stabilito una serie di procedure a cui le ditte di Onoranze Funebri debbono attenersi.

Tali procedure prevedono:

  1. il preventivo inoltro all'Ufficio di Polizia Mortuaria, da parte dell'impresa funebre, dell'autodichiarazione relativa al trasporto di cadavere in feretro non sigillato, mediante apposta autodichiarazione in cui l'impresa attesta la confromità del trasporto alle regole, alle garanzie ed alle modalità indicate dalla normativa regionale;
  2. formale e successiva presa d'atto di tale dichiarazione da parte del Comune, in cui si attesti l'effettivo rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente;
  3. che le imprese funebri potranno avvalersi della comunicazione di cui sopra, soltanto quando non sia possibile ottenere l’autorizzazione al trasporto previsto dalle Legge Regionale n.19/2004, ovvero in corrispondenza dei periodi di chiusura dell’ufficio di Polizia Mortuaria,  per il trasporto di cadavere a bara aperta, a condizione che ciò avvenga entro le 24 ore dal decesso, per una distanza non superiore a 300 Km, a seguito di accertamento del decesso tramite tanatogramma;
  4. che l’autodichiarazione deve essere inviata al Comune in via anticipata rispetto all’effettuazione del trasporto e che, nel primo giorno lavorativo utile, l’impresa dovrà fornire all’ufficio di Polizia Mortuaria tutta la documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle condizioni di legge.

La Regione E.R. con Determinazione dirigenziale n. 18104 del 15/11/2016, ha stabilito un’ulteriore specifica deroga al termine temporale delle 24 ore dal decesso per il trasporto di cadavere verso il luogo prescelto per le onoranze per essere ivi esposto. Si riporta di seguito il testo del provvedimento, che può essere consultato integralmente sul sito della Regione E.R.:

Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.”.

Si rammenta che trattandosi di normativa regionale essa vale solo entro  limiti territoriali propri. Quindi, il limite chilometrico di 300 chilometri indicato nel provvedimento non vale se si estende fuori del territorio emiliano romagnolo.

Cos'è il tanatogramma

Il tanatogramma viene eseguito nei casi in cui si renda necessario certificare la morte clinica del paziente.

La sua esecuzione risponde all’art. 8 del d.P.R. 285/1990, dove il legislatore dichiara non necessaria l’osservanza del periodo di osservazione successiva ad un decesso nei casi di decapitazione, maciullamento o, per quanto concerne questo esame, accertamento strumentale della morte a mezzo ECG.

Entrando nel dettaglio della normativa giuridica che sottende l’esecuzione del tanatogramma, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. Questo periodo viene denominato appunto periodo di osservazione.

Come scritto in precedenza, però, tale periodo non è necessario, tra gli altri casi, nella circostanza in cui il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti.

Per questo motivo, è necessaria la registrazione dell’elettrocardiogramma per 20 minuti consecutivi, durante i quali non deve essere presente alcuna attività elettrica cardiaca e il tracciato che ne risulta deve essere privo di artefatti o complessi.

Costi e vincoli

Costi

Imposta di bollo laddove prevista

Vincoli

Il trasporto non potrà essere effettuato, e non verrà di conseguenza autorizzato, se prima non verrà trasmessa la relativa richiesta all'ufficio di polizia mortuaria, tramite gli indirizzi email, PEC o fax di quest'ultimo.

Tale modalità di autorizzazione è ammessa solo nel caso in cui l'ufficio di polizia mortuario sia chiuso, diversamente dovrà essere presentata domanda secondo le consuete procedure e il trasporto non potrà essere effettuato prima el rilascio della relativa autorizzazione.

Il trasporto non autorizzato, ovvero tutti quei trasporti a "bara "aperta", che venissero effettuati senza autorizzazione, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda delle agenzie di onoranze funebri opportunamente incaricate dai famigliari del defunto
Decorrenza termine

Dalla presentazione della Richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

Di norma a vista, e comunque una volta che siano state effettuate le verifiche sul rispetto delle scadenze e documentazione previste dalla noramtiva e regolamenti

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Rilascio di autorizzazione al trasporto di cadavere in feretro non sigillato. Nel caso di inoltro della richiesta quando l'ufficio di polizia mortuario è chiuso, l'autorizzazione sarà successiva al trasporto.

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
d.P.R. 30 settembre 1990, n. 285,
L. Regionale Emilia Romagna del 4 maggio 1982 n.19,
Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 13871/2004 come integrata dalla Determinazione n.4693/2009,
Art. 7 bis del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Ultimo aggiornamento

15-05-2023 11:05

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