In considerazione che tali trasporti, come tutti i trasporti funebri, sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, per consentire che possano essere effettuati anche quando l'ufficio adibito al rilascio delle autorizzazioni è chiuso, la Giunta comunale, con delibera n.99/2014, ha stabilito una serie di procedure a cui le ditte di Onoranze Funebri debbono attenersi.
Tali procedure prevedono:
- il preventivo inoltro all'Ufficio di Polizia Mortuaria, da parte dell'impresa funebre, dell'autodichiarazione relativa al trasporto di cadavere in feretro non sigillato, mediante apposta autodichiarazione in cui l'impresa attesta la confromità del trasporto alle regole, alle garanzie ed alle modalità indicate dalla normativa regionale;
- formale e successiva presa d'atto di tale dichiarazione da parte del Comune, in cui si attesti l'effettivo rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente;
- che le imprese funebri potranno avvalersi della comunicazione di cui sopra, soltanto quando non sia possibile ottenere l’autorizzazione al trasporto previsto dalle Legge Regionale n.19/2004, ovvero in corrispondenza dei periodi di chiusura dell’ufficio di Polizia Mortuaria, per il trasporto di cadavere a bara aperta, a condizione che ciò avvenga entro le 24 ore dal decesso, per una distanza non superiore a 300 Km, a seguito di accertamento del decesso tramite tanatogramma;
- che l’autodichiarazione deve essere inviata al Comune in via anticipata rispetto all’effettuazione del trasporto e che, nel primo giorno lavorativo utile, l’impresa dovrà fornire all’ufficio di Polizia Mortuaria tutta la documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle condizioni di legge.
La Regione E.R. con Determinazione dirigenziale n. 18104 del 15/11/2016, ha stabilito un’ulteriore specifica deroga al termine temporale delle 24 ore dal decesso per il trasporto di cadavere verso il luogo prescelto per le onoranze per essere ivi esposto. Si riporta di seguito il testo del provvedimento, che può essere consultato integralmente sul sito della Regione E.R.:
“Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.
Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.”.
Si rammenta che trattandosi di normativa regionale essa vale solo entro limiti territoriali propri. Quindi, il limite chilometrico di 300 chilometri indicato nel provvedimento non vale se si estende fuori del territorio emiliano romagnolo.
Cos'è il tanatogramma
Il tanatogramma viene eseguito nei casi in cui si renda necessario certificare la morte clinica del paziente.
La sua esecuzione risponde all’art. 8 del d.P.R. 285/1990, dove il legislatore dichiara non necessaria l’osservanza del periodo di osservazione successiva ad un decesso nei casi di decapitazione, maciullamento o, per quanto concerne questo esame, accertamento strumentale della morte a mezzo ECG.
Entrando nel dettaglio della normativa giuridica che sottende l’esecuzione del tanatogramma, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. Questo periodo viene denominato appunto periodo di osservazione.
Come scritto in precedenza, però, tale periodo non è necessario, tra gli altri casi, nella circostanza in cui il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti.
Per questo motivo, è necessaria la registrazione dell’elettrocardiogramma per 20 minuti consecutivi, durante i quali non deve essere presente alcuna attività elettrica cardiaca e il tracciato che ne risulta deve essere privo di artefatti o complessi.