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Il libretto di famiglia internazionale

Il libretto di famiglia internazionale è un documento ufficiale plurilingue intestato ai coniugi o agli uniti civilmente, sul quale vengono annotati data e luogo del matrimonio/unione civile, regime patrimoniale (comunione e separazione dei beni) ed altre annotazioni concernenti il legame; inoltre luogo e data di nascita degli eventuali figli ed ulteriori annotazioni che li riguarderanno.

Viene aggiornato su richiesta degli interessati, secondo il mutare della situazione familiare.

Per conoscere gli stati che riconoscono il libretto di famiglia consultare il sito, in lingua francese e inglese, www.ciec1.org, e ricercare: “Convention créant un livret de famille international signée à Paris le 12 septembre 1974” oppure “Convention introducing an international family record book signed at Paris on 12 September 1974

Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall’autorità competente, quindi il libretto può essere presentato in sostituzione dei certificati che esso contiene.

Qualora il Libretto di famiglia internazionale dovesse essere utilizzato in un Paese che non ha aderito alla Convenzione di Parigi, questo sarà oggetto di legalizzazione o di apostillazione secondo la legislazione vigente in materia.

E' utile sapere che ...

L’esibizione del libretto internazionale di famiglia è utile ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all’estero, in quanto evita continue richieste di certificati in Italia: per contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc.

A chi si rivolge

Alle persone che hanno contratto matrimonio o unione civile

Chi può presentare

I diretti interessati

Accedere al servizio

Come si fa

Deve essere richiesto all'ufficio di stato civile dove è stato iscritto il relativo atto

Per i successivi aggiornamenti è sempre necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile del Comune dove è stato redatto l'atto che continene i dati che devono essere utilizzati per l'aggiornamento del documento (es.: se si desidera aggiungere un figlio, ci si deve rivolgere al Comune che ne ha registrato la nascita)

Cosa serve

Gli interessati possono fare richiesta del libretto al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, o dopo la trascrizione nei registri di stato civile (in caso di matrimonio religioso, o di matrimonio/unione civile o celebrato all’estero).

Gli interessati possono richiedere il libretto di famiglia internazionale anche in seguito, ma sempre all’ufficio di stato civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.

L’inserimento dei figli nel libretto di famiglia deve essere richiesto ai Comuni dove è stato iscritto o trascritto il relativo atto di nascita.

Il libretto di famiglia non può essere rilasciato quando, successivamente al matrimonio/unione civile, siano intervenuti: separazione di fatto o legale, divorzio, scioglimento dell'unione civile, decesso del coniuge/unito civilmente.

Può essere richiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese dove il cittadino risiede.

Adempimenti a carico del titolare del libretto

Se si verifica un cambiamento nello stato civile delle persone componenti la famiglia, i titolari del libretto hanno l’obbligo di aggiornarlo.

Possono inoltre aggiornarlo ogni volta che c’è un cambiamento nella situazione familiare.

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Trasparenza

Modalità di avvio
Richiesta da parte degli interessati
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

Il rilascio del documento non è immediata in quanto le sue caratteristiche necessitano di un minimo di tempo per la sua compilazione; di norma la consegna viene concordata con i richiedenti.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Rilascio di un Libretto di famiglia internazionale

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

d.P.R. 3.11.2000, n. 396 - . Regolamento per la revisione e la emplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Circolare Ministero dell’Interno MI.A.C. del 18/12/1978.
Decreto del Ministero dell'Interno 2.6.1979 - Modificazione al decreto ministeriale 18 ottobre 1978, concernente l’istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell’art. 3, legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974.
Legge 8.7.1977, n. 487 - Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.
Convenzione di Parigi del 12.9.1974 - "Convetion créant un livret de famille internationa".

Ultimo aggiornamento

03-11-2022 10:11

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