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Matrimonio o unione civile celebrato in altro comune

Il matrimonio o l'unione civile in altro Comune

Il codice civile prevede la possibilità di celebrare il matrimonio, o l’unione civile, in un Comune diverso, come indicato dall’articolo 109: “Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare …”.

Gli interessati, pertanto, devono richiedere all’ufficiale di stato civile che ha eseguito le pubblicazioni o ha ricevuto la richiesta di unione civile, che la celebrazione sia fatta in un altro Comune, per motivi di “necessità e convenienza”.

Il problema centrale riguarda i motivi di necessità o convenienza per i quali la celebrazione si desidera sia fatta in altro Comune, e che l’ufficiale di stato civile richiesto deve “esprimere” nella sua richiesta all’altro ufficiale.

Proprio perché l’ufficiale di stato civile deve indicare tali motivi, potrebbe sorgere il dubbio che egli li possa valutare e, quindi, a sua discrezione, ritenendoli non validi, possa rifiutare la richiesta dei nubendi.

Ma le motivazioni addotte dagli interessati non sono soggette all’approvazione dell’ufficiale di stato civile.

Si può affermare che le motivazioni di necessità e di convenienza sono dettate da considerazioni personalissime degli interessati; esse hanno quindi un carattere soggettivo.

Proprio perché tali motivazioni possono nascere da necessità sia economiche (perché nel Comune richiesto della celebrazione questa è gratis, o di costo minore), sia affettive (nel Comune è nato un genitore, o un nonno), o anche solo perché in quel Comune il luogo di celebrazione è più bello, diventa molto complesso opporre rifiuto (ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000) da parte dell’ufficiale di stato civile.

In quale altro comune è possibile richiedere la celebrazione

Il Comune richiesto della celebrazione può essere sia il Comune di residenza dell’altro sposo/unito civilmente (dove non sono state richieste le pubblicazioni), sia un altro qualsiasi Comune, dove non è residente né lo sposo, né la sposa o gli uniti civilmente.

L'interessato alla celebrazione potrebbe essere anche un nostro consolato all’estero (che è ufficio di stato civile italiano). Così come avviene in Italia, la richiesta di celebrazione ai sensi dell’articolo 109 del codice civile può essere richiesta da un nostro consolato ad un Comune italiano, od anche ad un altro consolato italiano, come fosse un qualsiasi Comune italiano.

Una volta celebrato il rito, il relativo atto deve essere trascritto nei registri dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi/uniti civilmente.

A chi si rivolge

A coloro che intendono sposarsi o unirsi civilmente

Chi può presentare

I diretti interessati

Accedere al servizio

Come si fa

La richiesta deve essere rivolta all'ufficale di stato civile dove sono state richieste le pubblicazioni di matrimonio o dove è stato richiesta l'unione civile

Cosa si ottiene

La possibilità di poter celebrare il rito matrimoniale o l'unione civile in un comune (o in un consolato italiano all'estero), diverso da quello in cui si è avviato il relativo procedimento

Cosa serve

Deve essere presentata un'apposita richiesta all'ufficio di stato civile dove sono state richieste le pubblicazioni di matrimonio o la celebrazione di unione civile

Costi e vincoli

Costi

Nel caso in cui sia richiesta la celebrazione di un matrimonio civile in un comune diverso dal luogo di pubblicazione ai sensi dell'art.109 del codice civile, l'istanza sconta l'imposta di bollo di euro 16,00 ( Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa. Interpello n.954-174/2013, prot.44409/2014 del 27/03/2014)

Tempi e scadenze

I tempi entro cui richiedere la celebrazione del rito in altro Comune, dipende in larga misura dalle procedure e tempi di tale comune per l'organizzazione del rito stesso.

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta degli interessati
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

La durata del procedimento, non dovendosi procedere a controlli o verifiche, di norma si conclude in breve tempo.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Richiesta dell'ufficiale di stato civile che ha dato avvio al procedimento di matrimonio o unione civile, all'ufficiale di stato civile del comune o consolato italiano all'estero

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

Art.109 codice civile
Art. 7 del d.P.R. 396/2000

Ultimo aggiornamento

02-02-2023 19:02

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