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Matrimonio e unione civile in cui uno o entrambi gli sposi siano stranieri

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio o unione civile nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Il cittadino straniero che sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio o unione civile e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile o dalla norma sui matrimoni e unioni civili. Devono anche essere rispettati i limiti minimi di età.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere di contrarre matrimonio o unione civile all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.

Il nulla osta

Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio o all'unione civile secondo le leggi cui sono sottoposti.

Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia

Non sono cause di impedimento a contrarre il matrimonio o l'unione civile, l'obbligo richiesto dallo stato di provenienza che il coniuge debba convertirsi ad un determinato credo religioso, o per quanto riguarda l'unione civile, il divieto di contrarre matrimonio o unione tra persone dello stesso sesso. Tale impedimenti, al fine di consentire la celebrazione anche in mancanza del nulla osta, devono risultare da documenti prodotti dall'autorità diplomatica straniera.

L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla osta, procede con le formalità previste per i cittadini italiani.

Interprete per persone che non comprendono la lingua italiana

Se coloro che devono contrarre matrimonio o unione civile, i testimoni o solo uno di essi non comprendessero la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del d.P.R. n.396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e sottoscrivendo un'apposita dichiarazione.

Il nome e i dati anagrafici dell'interprete devono essere inseriti nel corpo dell'atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall'interprete stesso. 

Validità del matrimonio degli stranieri in Italia

Secondo la Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902, il matrimonio o l'unione civile del cittadino straniero in Italia può ritenersi valido, se la disciplina dello Stato ove viene svolto nulla contesti in proposito.

Per quanto concerne il matrimonio celebrato dinanzi all’autorità consolare, questo viene ritenuto valido, quanto alla forma, purché almeno uno degli sposi sia cittadino dello Stato cui l’autorità consolare appartiene e purché gli sposi non appartengano allo Stato nel cui territorio si celebra il matrimonio. Laddove esistano specifiche convenzioni in materia, il matrimonio celebrato davanti ad un’autorità consolare può essere trascritto nei registri di stato civile.

Gli stranieri possono contrarre matrimonio dinanzi ai ministri di culto acattolici ammessi in Italia con effetti civili.

A chi si rivolge

Ai cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio o unione civile in Italia

Chi può presentare

I diretti interessati

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Casi particolari

Stati Uniti e Australia

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia. Per questi due Paesi, vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta, l’Italia ha scambiato con questi Paesi delle note, approvate con legge successiva, secondo le quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:

  • una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
  • i documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alle leggi cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.

Rifugiati politici e apolidi

Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso non sono tenuti a produrre il nulla osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta degli interessati
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 gg. dalla richiesta di parte, salvo un termine superiore concordato con i nubendi

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verificche da parte dell'ufficio di stato civile

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Redazione del verbale di pubblicazione di matrimonio o del processo verbale di richiesta di unione civile

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Codice civile: artt. da 93 a 101
Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902

Ultimo aggiornamento

10-05-2023 18:05

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