Cos'è
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio o unione civile nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
Il cittadino straniero che sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio o unione civile e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile o dalla norma sui matrimoni e unioni civili. Devono anche essere rispettati i limiti minimi di età.
Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere di contrarre matrimonio o unione civile all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.
Il nulla osta
Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio o all'unione civile secondo le leggi cui sono sottoposti.
Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia
Non sono cause di impedimento a contrarre il matrimonio o l'unione civile, l'obbligo richiesto dallo stato di provenienza che il coniuge debba convertirsi ad un determinato credo religioso, o per quanto riguarda l'unione civile, il divieto di contrarre matrimonio o unione tra persone dello stesso sesso. Tale impedimenti, al fine di consentire la celebrazione anche in mancanza del nulla osta, devono risultare da documenti prodotti dall'autorità diplomatica straniera.
L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla osta, procede con le formalità previste per i cittadini italiani.
Interprete per persone che non comprendono la lingua italiana
Se coloro che devono contrarre matrimonio o unione civile, i testimoni o solo uno di essi non comprendessero la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del d.P.R. n.396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e sottoscrivendo un'apposita dichiarazione.
Il nome e i dati anagrafici dell'interprete devono essere inseriti nel corpo dell'atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall'interprete stesso.
Validità del matrimonio degli stranieri in Italia
Secondo la Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902, il matrimonio o l'unione civile del cittadino straniero in Italia può ritenersi valido, se la disciplina dello Stato ove viene svolto nulla contesti in proposito.
Per quanto concerne il matrimonio celebrato dinanzi all’autorità consolare, questo viene ritenuto valido, quanto alla forma, purché almeno uno degli sposi sia cittadino dello Stato cui l’autorità consolare appartiene e purché gli sposi non appartengano allo Stato nel cui territorio si celebra il matrimonio. Laddove esistano specifiche convenzioni in materia, il matrimonio celebrato davanti ad un’autorità consolare può essere trascritto nei registri di stato civile.
Gli stranieri possono contrarre matrimonio dinanzi ai ministri di culto acattolici ammessi in Italia con effetti civili.