Cos'è
La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal codice civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (d.P.R. 396/2000).
Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l’Amministrazione Comunale, e si svolge nelle sale indicate dal provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale, all’interno dell’orario di servizio al momento in vigore.
La richiesta, affinché il matrimonio venga celebrato nel Comune di Mirandola deve essere presentata, oltre che all’Ufficiale di Stato Civile competente alla celebrazione, anche all’Ufficiale di Stato Civile di Mirandola.
La richiesta non deve essere generica ma deve contenere l’indicazione dei motivi di necessità o di convenienza, per i quali viene chiesto di procedere alla celebrazione in questo Comune e non in quello previsto dall’art.106 del codice civile.
Tra le motivazioni di necessità e di convenienza per far luogo alla celebrazione in questo Comune, ai sensi dell’art. 109 del codice civile, non rientrano:
- I diversi orari in cui il Comune competente alla celebrazione o altri Comuni consentono la celebrazione del matrimonio;
- L’Indisponibilità temporanea del Comune competente alla celebrazione del matrimonio.
Luogo della celebrazione
Il matrimonio e l’unione civile sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati, nella Sala Consigliare, nella Sala Giunta e nell’Ufficio di Stato Civile della Sede Comunale di via Giolitti n.22. Al momento nel Comune di Mirandola non sono stati previsti altre luoghi dove sia possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile.
La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice Civile (infermità, impedimento o imminente pericolo di vita).
Il Ministero degli Interni, con circolare n.29/2007, ha chiarito che la celebrazione può essere effettuata in giardini solo ed esclusivamente se tali aree verdi possano considerarsi “pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa comunale: non, invece, nei giardini o parchi comunali esterni alla casa medesima, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.
Inoltre, il Ministero ha ribadito che i comuni possono anche deputare una sala esterna alla casa comunale al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di giunta e che una copia di tale deliberazione venga trasmessa al Prefetto. E' stato inoltre opportunamente precisato che l’istituzione di una sede esterna, con riferimento sempre ad un edificio nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporalee non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Anche in tal caso, in analogia con quanto permesso a proposito della casa comunale, se questo “nuovo” edificio presenta un giardino di pertinenza anche in esso potrà essere celebrato il matrimonio.
Allestimento della sala
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
La sala e i locali utilizzati dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, la sala e i locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro l’ora d’inizio della cerimonia successiva.
Il Comune di Mirandola si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
Formalità preliminari alla celebrazione
Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (uno per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.
In caso, per motivi d’urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.
Il celebrante
Il matrimonio o l'unione civile devono essere celebrati da un ufficiale di stato civile, ovvero dal Sindaco o da un suo delegato (vice sindaco, un assessore o un consigliere comunale, o un dipendente del comune).
Il Sindaco, a sua discrezione, per la celebrare un matrimonio o un'unione civile, può delegare la sua funzione di ufficiale di stato civile ad un qualsiasi cittadino italiano maggiorenne, che abbia i requisiti per essere eletto a consigliere comunale.
I requisiti per essere eletto a consigliere comunale sono:
- avere il godimento dei diritti politici, ovvero deve possedere il diritto di voto;
- essere parente o affine in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, degli sposi.
In considerazione che la delega ad ufficiale di stato civile, è un incarico fiduciario assegnato dal Sindaco a sua discrezione, è necessario che la persona che viene indicata quale celebrante sia conosciuta dall'Amministrazione, e se così non fosse, è necessario che l'interessato chieda un appuntamento con il Sindaco alla sua segreteria, dopo di che potrà ottenere la delega.
Poiché il celebrante diviene ufficiale di stato civile per un giorno, dovrà essere istruito e depositare la sua firma presso l’ufficio di stato civile del Comune dove si svolgerà il matrimonio. Questa operazione deve avvenire prima della celebrazione, al momento del conferimento della delega.
Il celebrante deve avere chiaro che nel giorno del matrimonio è, non solo formalmente, un ufficiale di stato civile, conseguentemente dovrà avere un atteggiamento consono per il ruolo che ricopre. Durante la cerimonia il tono e l’atteggiamento dovranno essere formali. Battute, intonazioni strane o qualsivoglia atteggiamento irriverente sono vietate.
Il celebrante si dovrà attenere rigidamente alla lettura del testo, fornito dal funzionario comunale che presenzierà al matrimonio, senza interruzioni o pause, varianti al testo, atteggiamenti o comportamenti non consoni con il momento ed il ruolo rivestito.
Se si è fatta richiesta di avere un propio celebrante ovviamente dovrà essere verificato che venga svolto secondo quanto stabilito dalla legge. Il Comune, da cui dipende il matrimonio, invierà un funzionario sia per verificare l’andamento della cerimonia che per portare gli elementi che rendono valido il matrimonio stesso ossia: i registri di stato civile e la fascia tricolore ufficiale della quale deve essere vestito il celebrante affinché il suo ruolo sia valido. Il funzionario ha dunque il compito di verificare il rispetto di quanto necessario e che la cerimonia si svolga secondo le regole.