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Matrimoni e unioni civili presso le sedi comunali

La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal codice civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (d.P.R. 396/2000).

Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l’Amministrazione Comunale, e si svolge nelle sale indicate dal provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale, all’interno dell’orario di servizio al momento in vigore.

La richiesta, affinché il matrimonio venga celebrato nel Comune di Mirandola deve essere presentata, oltre che all’Ufficiale di Stato Civile competente alla celebrazione, anche all’Ufficiale di Stato Civile di Mirandola.

La richiesta non deve essere generica ma deve contenere l’indicazione dei motivi di necessità o di convenienza, per i quali viene chiesto di procedere alla celebrazione in questo Comune e non in quello previsto dall’art.106 del codice civile.

Tra le motivazioni di necessità e di convenienza per far luogo alla celebrazione in questo Comune, ai sensi dell’art. 109 del codice civile, non rientrano:

  • I diversi orari in cui il Comune competente alla celebrazione o altri Comuni consentono la celebrazione del matrimonio;
  • L’Indisponibilità temporanea del Comune competente alla celebrazione del matrimonio.

Luogo della celebrazione

Il matrimonio e l’unione civile sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati, nella Sala Consigliare, nella Sala Giunta e nell’Ufficio di Stato Civile della Sede Comunale di via Giolitti n.22. Al momento nel Comune di Mirandola non sono stati previsti altre luoghi dove sia possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile.

La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice Civile (infermità, impedimento o imminente pericolo di vita).

Il Ministero degli Interni, con circolare n.29/2007, ha chiarito che la celebrazione può essere effettuata in giardini solo ed esclusivamente se tali aree verdi possano considerarsi “pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa comunale: non, invece, nei giardini o parchi comunali esterni alla casa medesima, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.

Inoltre, il Ministero ha ribadito che i comuni possono anche deputare una sala esterna alla casa comunale al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di giunta e che una copia di tale deliberazione venga trasmessa al Prefetto. E' stato inoltre opportunamente precisato che l’istituzione di una sede esterna, con riferimento sempre ad un edificio nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporalee non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Anche in tal caso, in analogia con quanto permesso a proposito della casa comunale, se questo “nuovo” edificio presenta un giardino di pertinenza anche in esso potrà essere celebrato il matrimonio.

Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala e i locali utilizzati dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, la sala e i locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro l’ora d’inizio della cerimonia successiva.

Il Comune di Mirandola si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Formalità preliminari alla celebrazione

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (uno per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.

In caso, per motivi d’urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.

Il celebrante

Il matrimonio o l'unione civile devono essere celebrati da un ufficiale di stato civile, ovvero dal Sindaco o da un suo delegato (vice sindaco, un assessore o un consigliere comunale, o un dipendente del comune).
Il Sindaco, a sua discrezione, per la celebrare un matrimonio o un'unione civile, può delegare la sua funzione di ufficiale di stato civile ad un qualsiasi cittadino italiano maggiorenne, che abbia i requisiti per essere eletto a consigliere comunale.
I requisiti per essere eletto a consigliere comunale sono:
- avere il godimento dei diritti politici, ovvero deve possedere il diritto di voto;
- essere parente o affine in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, degli sposi.

In considerazione che la delega ad ufficiale di stato civile, è un incarico fiduciario assegnato dal Sindaco a sua discrezione, è necessario che la persona che viene indicata quale celebrante sia conosciuta dall'Amministrazione, e se così non fosse, è necessario che l'interessato chieda un appuntamento con il Sindaco alla sua segreteria, dopo di che potrà ottenere la delega.
Poiché il celebrante diviene ufficiale di stato civile per un giorno, dovrà essere istruito e depositare la sua firma presso l’ufficio di stato civile del Comune dove si svolgerà il matrimonio. Questa operazione deve avvenire prima della celebrazione, al momento del conferimento della delega. 

Il celebrante deve avere chiaro che nel giorno del matrimonio è, non solo formalmente, un ufficiale di stato civile, conseguentemente dovrà avere un atteggiamento consono per il ruolo che ricopre. Durante la cerimonia il tono e l’atteggiamento dovranno essere formali. Battute, intonazioni strane o qualsivoglia atteggiamento irriverente sono vietate.
Il celebrante si dovrà attenere rigidamente alla lettura del testo, fornito dal funzionario comunale che presenzierà al matrimonio, senza interruzioni o pause, varianti al testo, atteggiamenti o comportamenti non consoni con il momento ed il ruolo rivestito.

Se si è fatta richiesta di avere un propio celebrante ovviamente dovrà essere verificato che venga svolto secondo quanto stabilito dalla legge. Il Comune, da cui dipende il matrimonio, invierà un funzionario sia per verificare l’andamento della cerimonia che per portare gli elementi che rendono valido il matrimonio stesso ossia: i registri di stato civile e la fascia tricolore ufficiale della quale deve essere vestito il celebrante affinché il suo ruolo sia valido. Il funzionario ha dunque il compito di  verificare il rispetto di quanto necessario e che la cerimonia si svolga secondo le regole.


A chi si rivolge

A coloro che intendono sposarsi o unirsi civilmente

Chi può presentare

I diretti interessati

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile del Comune

Cosa si ottiene

La prenotazione di una sala comunale per la celebrazione del matrimonio o unione civile

Cosa serve

La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda.

La domanda dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio o dell’unione civile, e dovrà  essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del d.P.R. n.396/2000, o dalla presentazione della richiesta di unione civile, come previsto dall’art.1 comma 1 del d.P.C.M. del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o dell’unione civile decade automaticamente.

La domanda dovrà essere prodotta al Sindaco con registrazione di protocollo; ai richiedenti verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Vincoli

Giornate ed orari di celebrazione

Il matrimonio o l'unione civile potranno essere celebrati esclusivamente negli orari di servizio degli uffici comunali vigenti al momento della richiesta.

Qualora la sala fosse prenotata in un giorno per il quale per sopravvenute esigenze istituzionali, in considerazione che non è sempre possibile programmare in modo puntuale alcune iniziative, il matrimonio o l’unione civile sarà celebrato in altra sala idonea ed all’uopo predisposta a discrezione dell’Amministrazione Comunale.

Tra l’orario di celebrazione di un matrimonio o unione civile e quello successivo, devono trascorrere non meno di 90 minuti.

La precedenza nell’attribuzione delle sale per le celebrazioni, è stabilita secondo la data e l’orario di presentazione desumibili dalla registrazione di protocollo.

Prescrizioni per l'utilizzo

La Sala consigliare ha una capienza massima di 99 persone, la Sala giunta ha una capienza massima di 20 persone.

Nelle sale comunali è vietato:
  • il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all’interno della sala utilizzata per la cerimonia e in tutti gli spazi della sede nella quale si svolge la cerimonia;
  • spostare o modificare il posizionamento dei tavoli;
  • spostare i microfani e le apparecchiature informatiche presenti nella sala;
  • accendere l'impianto audio/video;
  • consumare cibi e bevande.

Qualora vengano trasgredite tali disposizioni, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Tempi e scadenze

L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della  celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili è l’ufficio di stato civile. La visita delle sale destinate alla celebrazione del  matrimonio o dell’unione civile, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'ufficio di stato civile, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

La richiesta relativa all’uso della sala deve essere inoltrata all’ufficio di stato civile del Comune da parte di uno dei due richiedenti.

L’ufficio di stato civile, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, sentito il Servizio di Segreteria Generale e la Segreteria del Sindaco, accorderà l’autorizzazione per l’utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento della domanda.

La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio e dell’unione civile non sarà tuttavia ritenuta perfezionata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all’ufficio di stato civile, che dovrà avvenire entro sette giorni dalla data fissata per la cerimonia.

Allegati

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
Dalla richiesta degli interessati
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

5 gg. dalla richiesta di parte, salvo un termine superiore concordato con i nubendi

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Comunicazione dell'esito della richiesta

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

Delibera del Consiglio Comunale n.57 del 30 maggio 2022
circolare del Ministero degli Interni n.29/2007

Ultimo aggiornamento

10-05-2023 18:05

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