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Pubblicazioni di matrimonio del cittadino straniero

I cittadini stranieri per poter contrarre matrimonio o unione civile in Italia, oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana (vedi la pagina relativa alle pubblicazioni di matrimonio di questo sito), devono presentare un'apposita documentazione.

  • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
  • Se gli interessati sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche’ richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita’, adozione o affiliazione, ne’ altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla osta al matrimonio o documentazione sostitutiva del nulla osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati).
  • Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.

Il Nulla Osta

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • paternità e maternità (qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita, con certificato del proprio Consolato in Italia, su modello internazionale plurilingue);
  • cittadinanza;
  • residenza (se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero);
  • stato libero;
  • l'assenza di impedimenti al matrimonio o l'unione civile, secondo le leggi dello stato di appartenenza.

Può essere rilasciato:

  • dall’Autorità Consolare in Italia;
  • dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette.
  • in base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda i punti successivi).

Il nullaosta deve essere presentato entro sei mesi dal suo rilascio, diversamente non potrà essere accettato (art. 41, c. 1, del d.P.R. n. 445/2000).

Poichè il nulla osta rappresenta un istituto giuridico la cui applicazione è affidata ad uno stato straniero, si deve guardare alla sostanza di esso, quindi il nulla osta non richiede formule precise ne contenere l’espressione “nulla osta”, ma è necessario che sia evidente che il cittadino, per le leggi cui è soggetto, possa contrarre matrimonio (parere del Consiglio di Stato n.3164/2013).

NOTA BENE

  • Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera nè da autocertificazione.
  • Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
  • I documenti in lingua straniera devono essere legalizzati e tradotti, in base alle norme e agli accordi internazionali in materia (vedi l'apposita pagina di questo sito).
  • nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purchè documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanzae possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta.

Il certificato di capacità matrimoniale

Vi sono convenzioni internazionali che, invece del nulla osta, prevedono altro tipo di documentazione (quali il "certificato di capacità matrimoniale" previsto dalla convenzione di Monaco del 5/09/1980). Pertanto si consiglia di rivolgersi ad un ufficio di stato civile o alla rappresentanza diplomatica del proprio Paese, per avere indicazioni precise rispetto alla documentazione necessaria per contrarre matrimonio o unione civile in Italia.
A differenza del certificato di nulla osta, nel certificato di capacità matrimoniale sono sempre inseriti anche i dati relativi al futuro coniuge del richiedente. Poichè non sono previste le indicazioni di paternità e maternità, è necessaria la consegna anche dell'estratto di nascita, se possibile su modello plurilingue, che non richiede ulteriori formalità nè traduzione.
Lo stesso certificato di capacità matrimoniale non necessita di legalizzazione o apostille nè di traduzione ed ha una validità definita pari a sei mesi.
È opportuno precisare che, qualora si tratti di cittadini della medesima nazionalità, sarà sufficiente un unico certificato il cui rilascio presuppone che si sia accertata l’assenza di ostacoli al matrimonio sia nei confronti dell’uno che dell’altro soggetto menzionati.
Ciascuno Stato, inoltre, al momento della ratifica della Convenzione ha indicato l’autorità preposta al rilascio del documento: potrà trattarsi del consolato straniero in Italia o di funzionario straniero nello Stato estero.

Regolamento (UE) 2016/1191

Con il Regolamento (UE) 2016/1191, che trova applicazione dal 16 febbraio 2019 in tutti i Paesi membri dell’Unione, sono state introdotte regole di semplificazione per la presentazione di determinati documenti pubblici tra cui l’esenzione dalla legalizzazione e da altre formalità (apostille) che non sono più richieste.

Tra i documenti a cui può essere applicato il Regolmaento vi sono anche i certificati di nulla osta, rilasciati sia dalle autorità straniere all’estero sia dalle rappresentanze consolari straniere in Italia, che potranno essere accettati tra gli Stati cui si applica il Regolamento, senza che siano più richieste le formalità in questione.

Per l’aspetto che si riferisce alla traduzione dei documenti, viene introdotta la possibilità di utilizzare, esclusivamente come allegati agli atti originali o alle copie dichiarate conformi, moduli standard che dovranno peraltro contenere la traduzione di tutti i dati presenti nel documento cui sono collegati.

A chi si rivolge

Alle persone straniere che intendono contrarre matrionio civile, concordatario o religiso

Chi può presentare

I diretti interessati o un delegato con procura speciale

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi

Cosa si ottiene

La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio e l'autorizzaizone a potre contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.

Cosa serve

Si rimanda a quanto già descritto nei punti precedenti.

Costi e vincoli

Costi

Vedi quanto previsto per le pubblicazioni di matrimonio

Tempi e scadenze

Il Nulla Osta deve essere presentato prima della redazione del verbale di pubblicazione o della richiesta di unione civile

Casi particolari

Il nulla osta ed il rifugiato

Tera i diritti fondamentali dell'individuo rientra quello di contrarre matrimonio, e pertanto può essere esercitato da chiunque, anche se non appartenente ad una determinata comunità statale.
Il rifugiato essendo un soggetto che teme di essere perseguitato da parte del Paese di cui è cittadino, non può rivolgersi allo Stato di origine per ottenere un nulla osta per sposarsi in Italia.
Il Ministero dell'Interno con la circolare n.1/2022, ha ammesso che il rifugiato, riconosciuto in quanto tale ed in grado di esibire la certificazione di rifugiato, possa sosstituire il nulla osta con una dichiarazione sostitutiva ai sendi dell'art.47 del d.P.R. n.445/2000.
Tale dichiarazione invece non vale per i richiedenti asilo, in attesa di riconoscimento quale rifugiati, o per i titolari di protezione sussidiaria).

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda degli interessati o di un procuratore speciale
Decorrenza termine

Dalla presentazione della domanda

Fine termine

30 gg. dalla richiesta di parte, salvo un termine superiore concordato con gli interessati

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Redazione del verbale di pubblicazione e sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

Codice civile (articolo 116)

Convenzioni tra Italia e altro paese relative sempre alla modalità del rilascio del nulla-osta, in particolare la convenzione di monaco del 1980

Ulteriori informazioni

Se il modulo utilizzato per la capacità matrimoniale ha caratteristiche tipiche, così non si può dire per il certificato di nulla osta, dove variano sia i termini utilizzati sia le autorità designate al rilascio a seguito di specifici accordi che individuano in modo dettagliato i documenti richiesti ai rispettivi cittadini per il matrimonio all’estero, nonchè le autorità incaricate del loro rilascio.

Si ritiene utile, a questo punto, un breve excursus in materia, citando le comunicazioni intervenute.

Australia

In luogo del nulla osta è prevista la documentazione indicata:

  1. Dichiarazione giurata resa dall’interessato innanzi alla competente Autorità consolare australiana in Italia da cui risulti che, secondo le leggi cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia (la firma del funzionario deve essere legalizzata in Prefettura);
  2. Certificazione delle autorità australiane, che hanno ricevuto la dichiarazione di cui al punto 1, che attesti l‘identità e la cittadinanza australiana dell’interessato (la firma del funzionario dev’essere legalizzata in Prefettura);
  3. Atto notorio, ossia dichiarazione giurata resa dal dichiarante in presenza di quattro testimoni dalla quale risulti che nulla osta a contrarre matrimonio in Italia, in base alle leggi alle quali è soggetto in Australia.

Tale dichiarazione dovrà essere resa:

  • presso il consolato italiano in Australia;
  • oppure presso l’ufficio dello stato civile del Comune dove l’interessato intende chiedere la pubblicazione di matrimonio (nel caso in cui l’interessato si trovi in Italia).

Austria

Dev’essere prodotta la seguente documentazione:

  1. Documento di riconoscimento (passaporto o altro documento che ne consenta l’identificazione)
  2. Certificato di capacità matrimoniale secondo modello di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, rilasciato dall’Autorità consolare austriaca competente in Italia da ottenersi:
  • con richiesta diretta al consolato austriaco in Italia;
  • o con richiesta al Comune dove saranno effettuate le pubblicazioni. Il Comune riceve l’istanza su modulo plurilingue e la inoltra al Consolato austriaco competente con i seguenti certificati, prodotti dall’interessato, copia integrale dell’atto di nascita rilasciata in data non anteriore ai sei mesi; certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato di stato libero.

Il Consolato Austriaco trasmette il certificato di capacità matrimoniale al Comune richiedente.

Brasile

Unitamente alle autorità brasiliane si è giunti alla formulazione di un testo che soddisfa i requisiti in merito all’inesistenza d’impedimenti al matrimonio in Italia.

Nello specifico «la dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia», così denominata, è rilasciata dalle Autorità consolari brasiliane in Italia, indicando le generalità del nubendo, anche paternità e maternità, nonchè quelle del futuro coniuge. Viene attestato che negli atti di stato civile (nascita, eventuale precedente matrimonio, morte dell’ex coniuge, divorzio) rilasciati in Brasile e prodotti dall’interessato, non sono presenti annotazioni di matrimonio o modifiche dello stato civile. Si fa infine riferimento a dichiarazione resa da due soggetti maggiorenni, che conoscono gli sposi, in merito all’inesistenza d’impedimenti al matrimonio, depositata presso il Consolato stesso.

La firma del funzionario dev’essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Gran Bretagna

I cittadini britannici possono seguire due diverse procedure: scegliere di effettuare le pubblicazioni presso il Consolato britannico in Italia, oppure direttamente nel Regno Unito.

Britannico residente nel Regno Unito che effettua le pubblicazioni al Consolato:

  1. nulla osta rilasciato dall’Autorità consolare britannica in Italia.

Britannico residente nel Regno Unito che effettua le pubblicazioni nel Regno Unito:

  1. «Certificato di non impedimento» rilasciato dall’autorità locale del Paese di provenienza, e sua traduzione (apostille Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961);
  2. e una «dichiarazione giurata bilingue» resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici (apostille Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961);

Britannico che sposa un cittadino Irlandese o britannico residente in Paese terzo che effettua le pubblicazioni al Consolato:

  1. nulla osta rilasciato dall’Autorità consolare britannica in Italia.

Britannico che sposa un cittadino Irlandese o britannico residente in Paese terzo che effettua le pubblicazioni nel Regno Unito:

  1. «Certificato di non impedimento» rilasciato dal Registry Office britannico e sua traduzione (apostille per Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961);
  2. «dichiarazione giurata bilingue» resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici (apostille per Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961);

Britannico residente a Jersy, Guernsey e nell’Isola di Man:

  1. nulla osta rilasciato dall’Autorità consolare britannica in Italia.

Danimarca

il nulla osta viene rilasciato dall’Anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese, tedesca, con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca (esenzione dalla legalizzazione e apostille Regolamento UE 2016/1191). La validità del documento è di quattro mesi.

Finlandia

Il nulla osta denominato «certificato di capacità di contrarre matrimonio dinanzi ad un’autorità straniera rilasciato ai sensi della legge finlandese» è formato dal capo dell’ufficio dello stato civile finlandese competente ed ha validità di

quattro mesi (esenzione dalla legalizzazione e apostille Regolamento UE 2016/1191).

Lituania

Il certificato di nulla osta denominato «certificato di stato civile» è rilasciato dagli uffici comunali di stato civile della Lituania (esente da legalizzazione e apostille Regolamento UE 2016/1191).

Messico

I certificati rilasciati dai «Registri Civili degli Stati Messicani» sono gli unici certificati che attestano lo stato civile di una persona e pertanto il certificato di «Constancia de Inexistencia de Registro», attestante che non risultano registrazioni a nome dell’interessato, può essere ritenuto sufficiente per contrarre matrimonio in Italia (apostille Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961).

Norvegia

Norvegese residente all’estero:

  1. nulla osta al matrimonio rilasciato dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza del cittadino norvegese in lingua italiana o tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato (le firme del funzionario straniero e del traduttore apostillate Convenzione dell‘Aja del 5 ottobre 1961);
  2. estratto atto di nascita con paternità e maternità (apostillato Convenzione dell‘Aja del 5 ottobre 1961).

Norvegese residente in Italia:

  1. nulla osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità consolare norvegese in Italia (esente da formalità Convenzione di Londra 7 giugno 1968)

Polonia

Cittadino polacco residente in Polonia:

  1. nulla osta rilasciato dal capo dell’ufficio dello stato civile polacco competente [esente da legalizzazione e apostille Regolamento (UE) 2016/1191].

Cittadino polacco residente all’estero che non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all’estero:

  1. nulla osta rilasciato dall’Autorità consolare in Italia (esente da formalità Convenzione di Londra 7 giugno 1968).

Siria

Il rilascio del nulla osta per i cittadini siriani residenti in Italia che intendono contrarre matrimonio in Italia, è di competenza dell’Ambasciata di Siria a Vienna. Il documento dovrà essere accompagnato da relativa traduzione (legalizzazione della firma del funzionario straniero e del traduttore da effettuarsi presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna).

Slovenia

Il certificato di nulla osta è rilasciato dall’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma con attestazione che, ai sensi della legge della Repubblica Slovacca, nulla osta alla celebrazione del matrimonio in Italia (esente dalla legalizzazione e apostille Regolamento UE 2016/1191).

Stati Uniti d'America

In luogo del nulla osta è prevista la documentazione indicata:

  1. Dichiarazione giurata resa dall’interessato innanzi alla competente Autorità consolare degli Stati Uniti in Italia da cui risulti che, secondo le leggi cui è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia (la firma del funzionario deve essere legalizzata in Prefettura ex art. 33, co.4, D.P.R. 445/2000);
  2. Certificazione delle autorità statunitensi, che hanno ricevuto la dichiarazione di cui al punto 1, che attesti l’identità e la cittadinanza statunitense dell’interessato (la firma del funzionario dev’essere legalizzata in Prefettura ex art. 33, co. 4, D.P.R. 445/2000).
  3. Documenti rilasciati dalle competenti autorità negli Stati Uniti dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto, nulla osta al suo matrimonio (apostillati Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961); oppure (in caso non sia possibile produrre questi documenti):
  • Atto notorio: ossia dichiarazione giurata resa dinanzi a due testimoni dalla quale risulti che giusta le leggi cui l’interessato è soggetto negli Stati Uniti nulla osta a contrarre matrimonio in Italia. Tale dichiarazione dovrà essere resa:
  1. presso il consolato italiano negli Stati Uniti;
  2. oppure dinanzi ad un notaio o in Tribunale (nel caso in cui l’interessato si trovi in Italia).

Svezia

Svedese residente in Svezia:

  1. nulla osta al matrimonio rilasciato dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese in lingua svedese e tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato (le firme del funzionario straniero e del traduttore apostillate Convenzione dell‘Aja del 5 ottobre 1961).
  2. estratto atto di nascita con paternità e maternità (apostillato Convenzione dell‘Aja del 5 ottobre 1961).

Svedese residente in Italia:

  1. nulla osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità consolare svedese in Italia (esente da formalità Convenzione di Londra 7 giugno 1968).

Svizzera

Sono necessari:

  1. Documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o altro documento che ne consenta l’identificazione);
  2. Certificato di capacità matrimoniale rilasciato su modello conforme a quello prescritto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980;
  3. Estratto atto di nascita con paternità e maternità.

Taiwan

Il nulla osta in precedenza formato dall’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia (riconosciuto come documento utile per il matrimonio in Italia secondo comunicazioni dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno italiani), è da ritenersi sostituito dalla presentazione diretta ai Comuni italiani dei seguenti documenti:

  1. Estratto di stato di famiglia a nome dell’interessato;
  2. Affidavit di single status rilasciato da un Tribunale;
  3. Atto di nascita in lingua cinese.

I documenti di cui ai nn. 1 e 2, rilasciati dal Comune di competenza, sono verificati e confermati dai Tribunale taiwanesi. Permettono così ai cittadini di Taiwan di contrarre matrimonio all’estero e, si attesta nella nota, essi sono nulla osta al matrimonio per il governo della Repubblica della Cina. I documenti devono essere tutti legalizzati dall’ufficio italiano di promozione economica commerciale e culturale a Taiwan.

Ungheria

Il nulla osta è rilasciato dall’Autorità consolare ungherese in Italia e racchiude anche le indicazioni di paternità e maternità (esente da legalizzazione e apostille Regolamento UE 2016/1191).

Ultimo aggiornamento

07-10-2023 10:10

Matrimonio

Il matrimono è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni.

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