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Separazione e divorzio

Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Tempi per poter presentare la domanda di divorzio

La L. n. 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi", ha previsto che al  secondo  capoverso  della  lettera  b),  del numero  2), dell'art. 3 della L. n.  898/1970, le parole: « tre  anni  a  far  tempo  dalla  avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente  del  tribunale  nella procedura  di separazione  personale  anche   quando  il  giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite  dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale". 

Indirizzi a cui inviare la domanda

L'istanza potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:

che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;

  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;

che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;
  • di figli maggiorenni incapaci;

L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Mirandola potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:

o inviando la documentazione in originale o copia autenticata:

  • via fax al n.053529506
  • via posta ordinaria o raccomandata;
  • manualmente al protocollo del Comune.

L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi.

Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.

La trasmissione dell'accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati.

La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta.

Al momento dell'inoltro della documentazione per la trascrizione, potrà esserne richiesta la trascrizione per intero anche da una sola delle parti, ma a tal fine dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell'accordo (formato word o simile).

L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.

ATTENZIONE

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone riulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.

La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.

A chi si rivolge

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare

Chi può presentare

I diretti interessati

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio

Cosa serve

E' necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile

Costi e vincoli

Costi

Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo.

Tempi e scadenze

Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio

  1. Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
  2. il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;
  3. nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  4. l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
  5. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  6. la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta degli interessati
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile: redazione dell'atto sulla base della data concordata con i richiedenti e dichiarazione di conferma entro 30 gg. dalla redazione dell'atto. 

Modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato civile: 30 giorni

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Redazione dell'atto di separazione o divorzio

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

Legge n. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Civile per i Servizi Demografici, n. 16 del 1° ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 2014 e n.6 del 24 aprile 2015

Ulteriori informazioni

La dichiarazione delle parti: rilevanza penale

In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'ufficiale di stato civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.

  • il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
  • il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Rispetto a tali dichiarazioni l'ufficile di stato civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolre rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.
Inoltre una falsa dichiarazione potrebbe comportare l'annullamento in sede giudiziale dell'atto di stato civile contenente l'accordo di separazione o divorzio.

Si segnala inoltre che l'ufficiale di stato civile non è tenuto ad effettuare controlli in relazione alla circostanza se i coniugi abbiano delle limitaizoni nella loro capacità di agire, quali l'interdizione per infermità di mente o nomina di un amministratore di sostegno.

La trasmissione all’ufficiale di stato civile delle sentenze di separazione giudiziale e/o divorzio da parte dell’avvocato

Le sentenze di separazione giudiziale o di divorzio fra coniugi devono essere annotate sui registri di stato civile, e a tal fine, possono essere trasmesse, anche tramite PEC, dal Cancelliere del tribunale o dall'avvocato di una delle parti.

Le sentenze per essere annotate:

  • devono essere munite del passaggio in giudicato attestato dal cancelliere del tribunale (art.152-seprties delle disposizioni attuative del codice di procedura civile);
  • se trasmesse dall'avvocato di parte, questi deve dimostrare di aver avuto il relativo mandato o delega;
  • le copie, sia analogiche che informatiche, delle sentenze presentate agli ufficiali dello stato civile per i vari adempimenti devono essere autenticate dal Cancelliere presso l'Autorità Giudiziaria emanante, o dal difensore (artt. 196-octies, novies e decies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile), per conferire la certezza della corrispondenza del provvedimento prodotto/trasmesso/esibito all'originale.

Ultimo aggiornamento

02-09-2023 09:09

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