Cos'è
Ai sensi dell'art. 19, comma 4° della L.R. 15/2013, il titolare del PDC deve comunicare la data di effettivo inizio dei lavori unitamente alla documentazione necessaria come già dichiarato nella modulistica unificata regionale presentata per il titolo abilitativo in merito a:
- dati e documenti di legge relativi all'impresa esecutrice dei lavori e della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008 e s.m.;
- e alla documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 11/2010 ; Protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e Prefetture (BURERT n° 59 del 6/04/2012) e art. 32 della L.R. N° 18/2016.
Il termine di inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del P.D.C .
Ai sensi dell'art. 19, comma 4° della L.R. 15/2013, il titolare del PDC deve comunicare la data di effettivo inizio dei lavori unitamente alla documentazione necessaria come già dichiarato nella modulistica unificata regionale presentata per il titolo abilitativo in merito a:dati e documenti di legge relativi all'impresa esecutrice dei lavori e della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008 e s.m.;e alla documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 11/2010 ; Protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e Prefetture (BURERT n° 59 del 6/04/2012) e art. 32 della L.R. N° 18/2016.Il termine di inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del P.D.C .