Modalità di inoltro di richieste (istanze) o dichiarazioni ai Servizi Demografici
Istanze o dichiarazioni possono essere sottoscritte di fronte al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido.
Istanze o dichiarazioni rivolte ai Servizi Demografici possono essere sottoscritte di fronte al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure inviate per il tramite del fax o servizio postale, con allegata la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica (CIE), della Carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.
Istanze o dichiarazioni che pervenissero senza che siano rispettate le procedure prima descritte non saranno ritenute ricevibili asi sensi dell'art. 38 del d.P.R. n.445/2000.
Istanze o dichiarazioni possono essere presentate agli sportelli dei Servizi Demografici in via Giolitti n.22 (zona Ipercoop), oppure presso l’Ufficio Protocollo, nella stessa sede.
Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:
- E-MAIL: info@comune.mirandola.mo.it
- PEC: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
- SERVIZIO POSTALE: Comune di Mirandola - via Giolitti n.22 - 41037 Mirandola - Casella postale 2239039
- FAX: 053529538
Si rammenta inoltre che ad una serie di servizi è possibile inoltrare richieste direttamente online.
Richiesta di restituzione di documenti originali presentati in allegato a istanze
La documentazione presentata in allegato a istanze di qualsiasi tipo, anche successivamente alla presentaizone della richiesta, e regolarmente protocollata, se inerenti il procedimento e a prescindere dal suo esito, diviene parte del patrimonio dell'Ente e più precismanete dell'archivio corrente (e successivamente di quello di deposito).
Gli archivi sono parte del demanio pubblico ai sensi dell'art.822 del codice civile, e in forza dell'art.823 del codice civile, i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Inoltre l'archivio comunale è bene culturale (art. 10 del Codice dei beni culturali) e quindi, oltre che essere di proprietà del patrimonio dell'Ente, è assogettato alla specifica disciplina di tutela, protezione e consultabilità.
Di conseguenza i documenti inerenti un qualsiasi procedimento, compresi quelli dei Servizi Demografici, entrano nell'archivio comunale corrente per essere riversati successivamente o nell'archivio di deposito o, come i fascicoli dello Stato civile, negli archivi di altri organi dello Stato, e non possono essere rilasciati, nemmeno ai soggetti che hanno presentato le istanze che hanno dato avvio ai procedimenti, se non in copia semplice o autenticata (la copia autenticata non è possibile se il documento archiviato è già una copia).
Quaolra il richiedente volesse trattenere gli originali, a corredo dell'istanza può presentare una copia autenticata in regola con l'imposta di bollo.
Ulteriori informazioni
· Si rammenta che richieste e dichiarazioni, se non sottoscritte davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
· Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
· L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
· Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No